PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La terapia attraverso l'utilizzo del cavallo è riconosciuta dal Ministero della salute quale prestazione terapeutica riabilitativa.
      2. Lo scopo della riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo, tecnica ad alta specializzazione basata su studi di neurofisiologia e di fisiatria, nonché di scienze neurologiche e psicologiche, è quello di integrare le tecniche riabilitative utilizzate in campo sanitario con l'uso del cavallo.
      3. La riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo è distinta dalle semplici attività ludico-ricreative, dedicate a persone disabili e normodotate, in quanto presuppone l'obiettivo terapeutico di cui all'articolo 2.

Art. 2.
(Obiettivo terapeutico).

      1. L'obiettivo terapeutico della riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo sono l'individuazione e la valutazione delle controindicazioni nonché l'elaborazione di un progetto terapeutico individualizzato per ogni paziente da verificare periodicamente, al fine della continuità o dell'interruzione del trattamento stesso, in base ai protocolli di valutazione scientifica dei risultati.
      2. La definizione dell'obiettivo terapeutico è di competenza di una équipe multidisciplinare che comprende il longeur o assistente, il fisioterapista con specializzazione in riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo, il medico specialista, a seconda della patologia di cui si tratta, e il medico veterinario che si occupa della scelta del cavallo e del suo stato di benessere fisico e psichico.
      3. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, con proprio decreto, l'elenco dei centri abilitati al rilascio della specializzazione in riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo.

 

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Art. 3.
(Centri di riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo).

      1. L'attività di riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo può essere svolta solo in centri in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della salute secondo criteri previsti da specifiche linee guida stabilite con apposito regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le caratteristiche organizzative e strutturali minime dei centri e prevede apposite disposizioni transitorie per permettere l'adeguamento dei centri che già svolgono l'attività di riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo.
      3. Il riconoscimento degli enti o delle associazioni cui affidare l'organizzazione dei centri di riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo spetta al Ministero della salute.

Art. 4.
(Comitato tecnico-scientifico per la riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo).

      1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato tecnico-scientifico per la riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo, di seguito denominato «Comitato», composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto superiore di sanità sulla base della riconosciuta competenza nel settore della terapia attraverso l'utilizzo del cavallo, da un rappresentante del Ministero della salute e da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca nonché da un rappresentante degli enti e delle associazioni che operano nel settore.
      2. Il Comitato, sentiti gli enti e le associazioni di cui al comma 1, nonché i centri individuati ai sensi dell'articolo 3, può proporre modifiche ai metodi di riabilitazione utilizzati nonché ai protocolli di valutazione scientifica dei risultati del

 

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raggiungimento degli obiettivi terapeutici sulla base delle linee guida internazionali adottate in materia, nonché provvedere al loro costante aggiornamento in conformità alle citate linee guida. Il Comitato può, altresì, proporre modifiche alle disposizioni stabilite dalla presente legge.
      3. Il Comitato propone, altresì, le eventuali sanzioni, che possono comportare anche la chiusura dei centri di cui all'articolo 3, in caso di comportamenti inconciliabili con le prescritte deontologia ed etica professionali degli operatori di cui all'articolo 5, ovvero in caso di incompetenze di carattere gestionale o amministrativo da parte dei responsabili di cui al citato articolo 5.

Art. 5.
(Figure professionali).

      1. L'organico dei centri di riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo di cui all'articolo 3 è costituito da un direttore scientifico, responsabile del centro, che predispone e vigila sui programmi riabilitativi con l'ausilio del personale medico, tecnico e amministrativo individuato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
      2. Il direttore scientifico del centro di cui al comma 1 deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di almeno una delle seguenti specializzazioni:

          a) fisiatria;

          b) fisiochinesiterapia;

          c) neuropsichiatria infantile;

          d) neurologia;

          e) psichiatria.

      3. Negli organici dei centri sono inoltre previste le seguenti figure professionali:

          a) un direttore amministrativo;

          b) uno o più addetti alla psicomotricità e alla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo;

 

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          c) uno o più addetti alla fisioterapia;

          d) uno o più assistenti alla terapia della psicomotricità attraverso l'utilizzo del cavallo;

          e) un laureato in psicologia per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie e la scuola;

          f) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e di controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al centro;

          g) uno o più addetti alla logopedia;

          h) uno o più istruttori di equitazione;

          i) uno o più assistenti.

Art. 6.
(Dispositivi di garanzia).

      1. Gli enti e le associazioni operanti nel settore della riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo, riconosciuti dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sono tenuti a fornire una idonea copertura assicurativa contro l'incendio e il furto di materiali e di animali in dotazione ai centri di riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo dei quali curano l'organizzazione, nonché contro i danni alle strutture dei medesimi centri.
      2. I centri di riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo sono tenuti a fornire un'adeguata copertura assicurativa ai propri operatori per quanto concerne i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per quanto concerne le responsabilità verso terzi.

Art. 7.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni

 

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dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
      2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere ad emanare nuove norme nella materia di cui alla presente legge, in base alle competenze loro attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute un fondo per l'avviamento della riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo sul territorio nazionale, di seguito denominato «fondo».
      2. Il fondo è costituito dallo 0,5 per cento delle entrate nette dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e, in equivalente misura, dai fondi destinati dall'Unione europea per la formazione permanente del personale, nonché dallo 0,4 per cento dei fondi nazionali per le fondazioni di valore altamente scientifico e umanitario.
      3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.